"Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo." 
(Ippocrate)


IL RUOLO DEL BIOLOGO NUTRIZIONISTA

Il Biologo Nutrizionista è un professionista laureato (vecchio ordinamento o con laurea magistrale del nuovo ordinamento) che possiede l’abilitazione alla Professione di Biologo ed è iscritto quindi all’Ordine Nazionale dei Biologi. 

Il ruolo del BIOLOGO NUTRIZIONISTA è quello di dare all'utenza una coscienza alimentare e un supporto nutrizionale adeguato per ritrovare l'omeostasi metabolica.

Non è un professionista che si occupa solo di compilare diete a persone obese o con problemi di soprappeso, ma è soprattutto la figura che ha la responsabilità di valutare lo stato nutrizionale del singolo per poter collaborare con altri professionisti dell'ambito sanitario e con i medici nella prevenzione di malattie, guidando ed educando le persone sulla adeguata e corretta maniera di alimentarsi anche per migliorare le condizione di salute di chi è ammalato.

Questo non significa solamente dimagrire, ma raggiungere un'ARMONIA CON IL CIBO che permette di gestire al meglio le proprie attività: perchè una sana alimentazione significa stile di vita più salutare.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 febbraio 1996

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Ordine dei Biologi. Il Biologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Art. 2. L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice deontologico, ed ogni azione od omissione comun- que contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni di- sciplinari previste dall’art. 43 della L. 24/5/1967 n. 396.

Art. 3. Nell’esercizio della professione il Biologo accetta il dialogo con i clienti e le istituzioni come unico strumento di comunicazione senza posizioni preconcette. Rispetta le iniziative e gli indirizzi deliberati dal proprio Ordine a tutela della categoria. Nei casi in cui, nell’esplicare la sua professione, si trova per qualunque ragione in una situazione di conflit- to di interessi, deve darne comunicazione ai soggetti interessati e, se il conflitto non può essere rimosso, deve astenersi dal compiere l’atto o gli atti professionali.

Art. 4. Il Biologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l’aggiornamen- to delle sue conoscenze. Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e pro- porzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficialità. Riconosce quale suo obbligo primario quello di aiutare il pubblico o gli utenti a sviluppare giudizi, opinioni e scelte con cognizione di causa.

Art. 5. Nelle circostanze in cui il Biologo rappresenta pubblicamente la categoria è tenuto ad uniformare il proprio comportamento e i propri discorsi ai principi del dialogo, del rispetto delle idee altrui, delle competenze degli altri professionisti, anche quando queste ultime interferiscano legalmente con l’esercizio delle sue competenze.

Art. 6. Il Biologo, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene all’esaltare e dall’enfatizzare la pro- pria competenza o i risultati ottenuti. Tale comportamento andrà valutato con particolare severità ove sia rivolto al procacciamento della cliente- la a danno di altri colleghi.

Art. 7. Il Biologo non accetta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ed il rispet- to delle norme del presente codice. In ogni situazione lavorativa, il Biologo si ispira al rispetto di tali norme qualunque sia la sua posizione ge- rarchica in ambito lavorativo e la natura del suo rapporto di lavoro.

Art. 8. Il Biologo salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche da utilizzare per la sua atti- vità, ed è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati e delle valutazioni ed interpreta- zioni che ne ricava.

Art. 9. Il Biologo deve fondare i risultati della sua attività professionale su documentazioni o reperti di sua diretta conoscenza. Deve rendere noti tali risultati con obiettività, illustrando, ove sia il caso, le ipotesi interpreta- tive alternative.

Art. 10. Nel caso in cui le attività professionali del Biologo abbiano ad oggetto, a qualunque titolo, l’ambiente na- turale, la flora e la fauna, egli è tenuto ad assicurare, per quanto è possibile, il benessere e il rispetto del- l’ambiente stesso, astenendosi da comportamenti inutilmente distruttivi o inutilmente dannosi.

Art. 11. Il Biologo è tenuto a mantenere il segreto professionale e si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione della sua professione, a meno che non sussista il consenso validamente prestato dal cliente. Il segreto professionale va protetto anche avendo cura di custodire adeguatamente, appunti, note scritte o informazioni di qualsiasi genere che riguardino il cliente.

Art. 12. Il Biologo può derogare al segreto professionale solo quando venga a conoscenza di fatti o situazioni che, per legge o atti dell’Autorità, debbano essere denunziati.

Art. 13. Il Biologo, che riveste cariche pubbliche, deve agire nel rispetto delle regole di imparzialità, efficienza e trasparenza, rifiutando di avvalersi della carica a scopi di indebito vantaggio personale. Parimenti si ispirerà a criteri di imparzialità ed obiettività qualora sia chiamato ad esprimere giudizi o valu- tazioni comparative che riguardino i terzi.

RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 14. Il Biologo ispira i suoi rapporti con l’utenza a criteri di lealtà, di professionalità e di rispetto del presente codice deontologico. Non può derogare a tali criteri neppure per disposizioni del superiore gerarchico. Nel caso in cui le sue prestazioni professionali si presentino tali da durare nel tempo, dovrà convenire con il cliente, ove possibile, la durata del rapporto.

Art. 15. Il Biologo, nello svolgimento della sua attività, persegue l’interesse del cliente e mette a sua disposizione con lealtà, e diligenza le proprie competenze professionali. Rifiuta di utilizzare il rapporto professionale per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi personali.

Art. 16. Il Biologo dovrà, nel fissare il proprio onorario, applicare la tariffa professionale e gli altri atti approvati dall’Ordine. È ammessa la prestazione gratuita, ove sia giustificata da situazioni particolari. Il Biologo potrà pattuire il suo onorario all’inizio della prestazione. In tale caso non potrà avanzare richieste maggiori al cliente. Non potrà in nessun caso condizionare il compenso all’esito dell’intervento professionale o ai vantaggi che ne trarrà il cliente.

Art. 17. Nel rendere noti al cliente i risultati della sua attività, il Biologo dovrà astenersi dall’esprimere valutazioni che siano di competenza di altre figure professionali.

Art. 18. Il Biologo non accetta incarichi professionali che lo pongano in condizioni di conflitto di interessi con il cliente, neppure se quest’ultimo sia informato del conflitto e dichiari di volere avvalersi ugualmente delle sue prestazioni.

Art. 19. Il Biologo non deve subordinare il proprio intervento professionale, alla condizione che il cliente accetti di servirsi di determinate strutture, presidi o istituti per esigenze connesse all’attività del Biologo. Il Biologo non può stringere patti o accordi di alcun tipo con altre figure professionali, dai quali trarre van- taggio con la clientela.

Art. 20. L’erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti o all’evidenza incapaci d’inten- dere e di volere, resta subordinata al consenso di chi esercita sui medesimi la patria potestà o la tutela, sal- vo casi in cui le prestazioni stesse siano imposte per atto dall’Autorità. Art. 21. Quando il soggetto, che si dice disposto a pagare l’onorario, è persona diversa dal beneficiario della sua prestazione professionale, il Biologo è tenuto alla riservatezza nei confronti del primo, tranne che il benefi- ciario della prestazione non lo autorizzi a rendere noti i risultati della sua indagine.

Art. 22. Il Biologo limita l’esercizio della sua attività professionale alle prestazioni richieste. Rifiuta di svolgere qualunque attività che sia estranea alla specificità del rapporto professionale.

Art. 23. Il Biologo può recedere in qualunque momento dal rapporto professionale, a meno che non sia stato diver- samente pattuito. In ogni caso deve compiere o portare a termine gli atti urgenti che risultino immediata- mente utili per l’utente. Il Biologo deve recedere dal rapporto professionale quando insorga un conflitto di interessi con il cliente o quando insorga una qualunque causa di incompatibilità. Anche in tale caso è tenu- to a compiere gli atti urgenti che si rendano necessari per non danneggiare il cliente.

Art. 24. In qualunque tipo di rapporto professionale, il Biologo non può né pretendere né accettare qualsiasi com- penso o utilità, che risulti estranea alla prestazione professionale.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 25. I rapporti tra i Biologi devono ispirarsi al principio del reciproco rispetto, della comprensione, della lealtà e della solidarietà. Il Biologo si impegna a sostenere a vantaggio proprio e dei colleghi l’autonomia e l’indi- pendenza della professione da ogni influenza o condizionamento e a divulgare le regole del presente codi- ce deontologico.

Art. 26. Il Biologo favorisce la formazione e l’aggiornamento dei colleghi, con particolare riguardo ai colleghi più giovani. Egli divulga le proprie conoscenze ed è disponibile a fornire informazioni su qualunque attività, quali corsi, seminari, etc., che ritenga utili per un adeguato aggiornamento.

Art. 27. Il Biologo si mostra rispettoso della dignità e della reputazione dei colleghi ed evita di dare nei loro con- fronti giudizi negativi per quanto attiene alla formazione e alla competenza professionale. Se i giudizi ne- gativi tendono a sottrarre clientela ai colleghi,tale comportamento andrà valutato con particolare severità.

Art. 28. Se il Biologo si rende conto che la prestazione a lui domandata richiede particolare specializzazione, ne in- forma il cliente e si astiene dall’impedirgli di ricorrere ad altro professionista, che possieda la specializza- zione necessaria. Il Biologo non può accettare alcun compenso o utilità da colleghi o da altri professionisti, ai quali, sussi- stendone la necessità, abbia indirizzato i propri clienti.

Art. 29. Il Biologo è tenuto a informare tempestivamente il Consiglio dell’Ordine tutte le volte che ravvisi compor- tamenti dei colleghi che possano risolversi in danni per i clienti o che possano danneggiare il prestigio e il decoro del titolo professionale.

Art. 30. Il Biologo rifiuta di attribuire esclusivamente a sé risultati professionali raggiunti grazie alla collaborazione con altri colleghi o altri professionisti. Parimenti rifiuta di presentare come risultato delle proprie ricerche risultati dovuti alle ricerche di altri col- leghi o studiosi, ancorché ancora non resi pubblici.

Art. 31. Il presente codice deontologico sostituisce qualunque precedente regola deontologica. Esso verrà pubblicato sulla rivista Biologi Italiani, come estratto. Entrerà in vigore 30 giorni dopo la comunicazione al Ministero di Grazia e Giustizia.
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